Passa ai contenuti principali

Riforma della gestione dei rifiuti urbani



Obiettivo : Riforma della gestione dei rifiuti urbani

Segnalo questa proposta ENEA, ... https://www.enea.it/it/seguici/sviluppo-sostenibile/le-proposte/la-riforma-della-gestione-dei-rifiuti-urbani

Questa mia relazione è stata presentata come proposta di legge per il parlamento nazionale su Rousseau ottenendone l'approvazione , dopo di che non ho avuto altre notizie.
Il costo della raccolta e del riciclo vale per gli italiani 10 miliardi di euro, molto spesso la tassa non viene pagata, mettendo in difficoltà gli enti locali nel mantenere buoni livelli di servizi ai cittadini.....
Stato della legislazione http://www.lavoripubblici.net/evoluzione-della-normativa-italiana-in-materia-di-ambiente-e-rifiuti/

Descrizione 

 Il primo principio dovrebbe essere quello di attribuire i costi di gestione dei rifiuti ai soggetti che immettono sul mercato prodotti potenzialmente generatori di rifiuti. Applicando un adeguato Contributo ambientale a carico dei produttori/importatori di beni e servizi si potrebbe non solo generare il flusso di cassa necessario ai Comuni per coprire i costi di raccolta e smaltimento ma anche per incentivare la raccolta differenziata e il riciclaggio. Nel nuovo modello il Contributo ambientale verrebbe in tutto o in parte traslato sui prezzi dei beni e servizi (prezzi comunque soggetti alla compressione concorrenziale); il pagamento dei costi di gestione dei rifiuti urbani da parte dei cittadini avverrebbe quindi all’atto dell’acquisto dei prodotti e sarebbe connesso e modulato con la natura e il quantitativo dei rifiuti che originano dai prodotti acquistati. Tale nuovo modello consentirebbe di stimolare i produttori a ridurre le componenti dei prodotti che generano rifiuti, attribuire equamente i costi di gestione del sistema dei rifiuti, eliminare la TARES o altre forme di tassazione (TARI), rimuovere anche l’iniquità connessa al problema della morosità.

Comparazione

http://www.affarilegali.net/SmaltimentorifiutiGermania/tabid/307/Default.aspx

Competenza

Parlamento nazionale

Esperienza

Consulente Patto dei Sindaci per le amministrazioni locali

I link della proposta
Stato della legislazione
Dopo aver affrontato gli aspetti connessi con la normativa europea, passiamo ad un esame più approfondito della situazione italiana.

Nel complesso quadro della normativa nazionale, la materia ambientale (e con essa la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti) non gode di un esplicito riconoscimento costituzionale. Questa grave lacuna è stata a suo tempo colmata dalla dottrina - ossia dalle interpretazioni offerte dagli studiosi del settore - e dalla giurisprudenza - ossia dalle sentenze che si sono succedute nel corso degli anni.
Solo in questo modo si è potuti giungere ad una definizione dei concetti di "ambiente" e di "tutela ambientale".

La Corte Costituzionale ha a suo tempo osservato che nel nostro ordinamento la tutela ambientale è imposta dal combinato disposto dei precetti costituzionali espressi dagli articoli 32 e 9 della Costituzione (riguardanti il diritto alla salute e la tutela del patrimonio paesaggistico, storico e culturale) ed "assurge a valore primario ed assoluto".

Ciò nonostante, almeno fino agli anni '90, la legislazione in materia di diritto ambientale è stata praticamente assente.
La scarsa e scarna normativa, che peraltro interveniva solo per affrontare situazioni di danno, anziché per attuare una seria politica di prevenzione dall'inquinamento, non era peraltro finalizzata alla tutela dell'ambiente in quanto tale. Solo a partire dagli anni '90 entrano a far parte dell'ordinamento espressioni quali "prevenzione" e "sviluppo sostenibile".

Con il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (c.d. Decreto Ronchi), l'ordinamento italiano ha operato una completa riformulazione dell'intera legislazione sull'ambiente.

Il Decreto, che ha rappresentato una vera e propria legge quadro del settore emanata in attuazione delle vigenti direttive europee in materia di rifiuti, ha assunto nel corso del tempo, a causa dell'intervento di successivi provvedimenti, la natura di un sistema normativo complesso e articolato, la cui finalità principale era quella di ridurre la produzione di rifiuti e di incentivarne il recupero ed il riciclaggio, garantendo un elevato grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente.

E' poi intervenuto il Decreto Legi­slativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante il c.d. Codice dell'Ambiente, che, con vari aggiornamenti, ha permesso al diritto nazionale di mantenere il passo con il sovraordinato diritto europeo.

In particolare, in seguito alla pubblicazione del Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, anche l'ordinamento italiano ha provveduto a recepire la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti. Come si è già potuto esaminare nell'articolo apparso sul precedente numero di Lavori Pubblici, la direttiva 2008/98/CE ha introdotto significative novità in materia di precauzione e prevenzione nella produzione dei rifiuti, riciclaggio e recupero.

La norma di recepimento ha dunque introdotto (nella quarta parte del Codice dell'Ambiente) molti elementi di novità con riguardo a tutte le fasi di cui si compone la filiera della gestione dei rifiuti, oltre a recare l'attuazione dei principi guida contenuti nella stessa disciplina europea quali i principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e dell'UE, con particolare riferimento al principio europeo "chi inquina paga".

La predetta normativa si occupa in modo molto approfondito anche della c.d. gestione dei rifiuti, dovendosi intendere per tale la fase di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi compreso il controllo di tutte queste operazioni.

Alla base della legge c'è la disposizione che sancisce la gerarchia dei rifiuti.
La gerarchia prevede che il ciclo dei rifiuti debba essere orientato in primo luogo alla prevenzione, in subordine alla c.d. "preparazione per il riutilizzo", poi al riciclaggio, all'eventuale recupero di altro tipo (ivi incluso il recupero di energia) e solo come ultima opzione, qualora tutte quelle finora citate non fossero esperibili, si prevede lo smaltimento.

Al fine di favorire l'attuazione di tale gerarchia, la norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni perseguano iniziative volte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; solo subordinatamente la corretta gestione e la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti.
Allo scopo di ridurre la quantità di rifiuti e, al contempo, di diminuire il più possibile l'utilizzo di risorse anche attraverso l'utilizzo di materiali e oggetti recuperati dai rifiuti, la norma ha modificato ed ampliato il concetto di sottoprodotto.

I sottoprodotti, che non appartengono alla categoria dei rifiuti, sono i prodotti secondari conseguenti all'attività produttiva principale e che, in presenza di determinate caratteristiche, ben potranno essere riutilizzati nel corso di un successivo processo di produzione, sia da parte del produttore che di terzi; pertanto, ampliare la nozione di sottoprodotto equivale a restringere l'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti.
Nella stessa direzione, è stato introdotto anche il concetto di "End of waste", consentendo pertanto a determinate categorie di rifiuti di cessare, dopo adeguate operazioni di recupero e riciclo, di essere tali, così da poter essere reintrodotti nel ciclo economico.

Nella stessa ottica vanno gli obiettivi di recupero e riciclaggio.

Da notare che, mentre gli obiettivi finora esistenti nel diritto italiano riguardavano solo la raccolta differenziata, nel diritto europeo gli obiettivi sono più ambiziosi, e presuppongono un sistema di raccolta efficiente ed improntato al principio di differenziazione.
Infatti è stato previsto che le autorità competenti realizzino, entro il 2015, la raccolta differenziata per carta, metalli, plastica e vetro e, ove possibile, per il legno.

In secondo luogo, le autorità sono state chiamate ad adottare misure necessarie per il raggiungimento di determinati obiettivi entro il 2020, ossia: la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e possibilmente anche di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti siano simili a quelli domestici, deve essere aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso; la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi deve essere aumentata almeno al 70% in termini di peso.

In materia di smaltimento finale, è prevista la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

Si stabilisce, inoltre, il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
Vengono, infine, introdotti i principi di autosufficienza e di prossimità, in base ai quali lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono realizzati attraverso il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali, nonché per utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

E' bene precisare che, da un lato, non è stato ancora stabilito in modo chiaro quali siano le modalità di calcolo di tali percentuali, mentre, dall'altro, il legislatore ha introdotto una parziale mitigazione degli obiettivi già previsti in tema di raccolta differenziata, prevedendo la possibilità per gli enti locali inadempienti di raggiungere un accordo di programma con il ministero dell'Ambiente che faciliti e renda efficaci tali operazioni.

Al fine di affermare le pratiche di riuso, prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti, la direttiva accorda agli Stati membri la possibilità di introdurre la responsabilità estesa del produttore.

Tale possibilità è stata colta dal legislatore italiano.

Tuttavia la norma rimanda l'operatività del principio stesso all'adozione di uno o più decreti del ministro dell'Ambiente che andranno a definire le modalità e i criteri di introduzione di detto criterio di responsabilità.

LA RIFORMA DELLA NORMATIVA TEDESCA SUGLI IMBALLAGGI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009
In base alle rigorose disposizioni entranti in vigore il 01/01/09 con la quinta riforma del decreto tedesco degli imballaggi (Verpackungsverordnung VerpackV del 1991) i produttori e distributori di prodotti contenuti in imballi e confezioni di vendita – ovvero imballi destinati agli utenti finali (da intendersi anche categorie quali ristoranti, istituzioni, artigiani, piccole aziende etc.)- hanno l’obbligo di ritirare tali confezioni, una volta usate, allo scopo di riutilizzarle o riciclarle.
Per adempiere a tale normativa le aziende devono associarsi ad un sistema duale di raccolta predisposto a livello nazionale al recupero degli imballaggi.

Le nuove disposizioni prevedono che non sarà più possibile per le aziende effettuare l’autorecupero delle confezioni di vendita da loro poste in commercio.

Ogni singolo prodotto dovrà partecipare al sistema di smaltimento di un Duales System tedesco per non incorrere in sanzioni che ammontano fino a 50.000 € per articolo.

E’vietata infatti la cessione di imballaggi privi di licenza.
Fino al 2008 si rendeva obbligatorio apporre sulle confezioni il logo del sistema duale (ad es. il punto verde) per contraddistinguere gli imballaggi che rientrano nel ciclo di recupero e riciclaggio. Dal 1°gennaio 2009 non sarà più obbligatorio apporre un simbolo sulle confezioni poiché è obbligatorio partecipare ad un sistema duale. L’obbligo di contrassegno ostacola, secondo il nuovo decreto, il passaggio da un sistema duale all’altro e rende più difficoltosa l’entrata sul mercato.

Gli imballi vengono recuperati a casa del consumatore (sacco/contenitore giallo) o raccolti tramite le campane per la raccolta differenziata.
Successivamente vengono selezionati ed entrano nel ciclo di recupero.

L’imballo è materia prima.
L’80% di tutte le confezioni devono, secondo la legge tedesca, essere recuperate attraverso questo ciclo. In questo modo vengono risparmiate le limitate risorse naturali. I materiali riciclati possono essere riutilizzati come le materie originarie (vetro- bottiglie, carta- scatole, ecc.), oppure possono sostituire materie prime in altri cicli produttivi.

Calcolo del costo
Per ogni cliente e per ogni prodotto, va compilata una scheda con le informazioni dettagliate sulla merce e
sull’imballo, che consentono, sulla base dell’ultimo listino prezzi di un Sistema Duale tedesco, di calcolare la quota da corrispondere.

Procedure e termini di pagamento
Le scadenze per i pagamenti dipendono dall’ammontare del contributo da versare (mensile, trimestrale, annuale). Il cliente versa direttamente al Sistema Duale il contributo dovuto, i pagamenti vengono effettuati al termine del relativo periodo di riferimento, comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza.

Resoconto annuale per il Sistema Duale
In base al contratto di licenza ogni cliente ha l’obbligo di presentare un rendiconto annuale per effettuare gli eventuali aggiustamenti delle quantità dichiarate al momento della stipula del contratto.

Listino prezzi, maggiori informazioni e assistenza per l’iscrizione al sistema di raccolta degli imballaggi sono disponibili presso:

Francesca Regina
Camera di Commercio Italiana per la Germania
Ufficio di Berlino
Tel: +49 / (0) 30 / 24 31 04 45
Fax: + 49/ (0) 30 / 24 31 04 11
E-mail: fregina@itkam.de URL: http://www.itkam.de


Note
ASPETTI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN GERMANIA: UN ESEMPIO PER COMPRENDERE I LIMITI DEL SISTEMA ITALIANO
La Direttiva Europea n. 2008/98/CE ha disegnato una strategia chiara per la gestione dei rifiuti, che pone la prevenzione, ossia la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, come priorità; seguita dal riutilizzo e dal recupero di materia; pone poi il recupero energetico come ultimo strumento di utilizzo, mentre si dovrebbe ricorrere solo in via residuale allo smaltimento in discarica. Questa direttiva non è stata ancora pienamente realizzata dai vari Paesi europei, dove neanche la raccolta differenziata che è il presupposto del riciclo dei rifiuti è stata ancora pienamente attuata: nel 2010 Austria e Germania stavano sopra il 60% di raccolta differenziata, mentre l'Italia arrivava con  fatica al 35%.

Esaminiamo in sintesi l’organizzazione della gestione dei rifiuti in Germania, che presenta molte caratteristiche positive da tenere in considerazione.
In Germania si tiene conto di tre regole: la prima è quella di evitare le immondizie; la seconda è quella di separare i rifiuti; la terza è paga di più chi produce più rifiuti.

In Germania è il produttore che finanzia lo smaltimento degli oggetti divenuti rifiuti, in quanto il costo per tale operazione è già compreso nel prezzo di acquisto; gran parte del processo di smaltimento e/o riciclaggio è dunque gestito direttamente dalle industrie e non dai Comuni. Per il cittadino, lo smaltimento è per la maggior parte gratuito (in quanto il costo è già compreso nel prezzo di acquisto), oppure il riuso e la valorizzazione dei materiali contenuti è sufficiente a coprirlo (pagato quindi dal guadagno di chi “lavora” il rifiuto riciclato).

Al cittadino rimangono i costi per lo smaltimento del secco e si paga a volume per dimensioni e numero di bidoni o cassonetti richiesti.

Nel 1991, la Germania ha adottato l’Ordinanza sulla prevenzione dei rifiuti di imballaggio, la quale impone a tutti i produttori di raccogliere e, quindi, riciclare o riutilizzare le confezioni dopo che sono state smaltite dai consumatori; le aziende diventano responsabili per i loro imballaggi fino al termine del loro ciclo di vita, incoraggiati così a confezionare merci con meno materiali, in modo da minimizzare i costi di riciclo e smaltimento.

L’ordinanza si concentra sul miglioramento di tre categorie di imballaggi: imballaggi per il trasporto (casse e scatole di spedizione); imballaggio secondario (cassette non essenziali); l’imballaggio primario (involucri che vengono a contatto con il prodotto, come i tubetti del dentifricio).

I produttori pagano una quota per diventare membro del Duales System Deutschland GmbH (DSD) ed essere quindi autorizzati a stampare il marchio Der Grüne Punkt (Punto Verde) su tutti i loro imballaggi, garantendone la qualità.

Le tasse vengono decise in base al materiale, il peso e il numero di elementi che lo compongono. Il DSD prende in considerazione anche quanto costerà raccogliere, ordinare, trattare e riciclare i diversi materiali.

Non sempre la tassa sui rifiuti è legittima
vediamo in quali casi si può contestare e ci si puòrifiutare di pagare.


Commenti

Post più visti

Leggete a chi vanno i miliardi della Bce. E vomitate!

Mi prenderei a sberle. Avevo un documento agghiacciante in scrivania e non l’ho aperto per mesi. Dentro c’è la verità su chi Mario Draghi sta veramente finanziando coi miliardi del Quantitative Easing (Qe) mentre storce il naso se Roma chiede 20 euro per gli abruzzesi in ipotermia, sfollati da mesi, con morti in casa e la vita devastata, o per mettere 11 euro in più nel Job Act infame di Renzi e Poletti. Quando io gridavo a La7 “Criminali!” contro gli eurocrati, l’autore del programma, Alessandro Montanari, mi si avvinghiava alla giacca dietro le quinte e mi rampognava fino alla diarrea. Quel genio di Oliviero Beha mi rampognò in diretta, è in video. Ma voi leggete sotto, mentre pensate ai sofferenti d’Italia. Bacinella del vomito a portata di mano, raccomando. Il pdf in questione mi arrivò a fine ottobre via mail da Amsterdam, fonte autorevole oltre ogni dubbio. M’ingannò, porcaputtana, il subject mail che era “Draghi finanzia il Climate Change”. Pensai, ok, ci ar

IL VIRUS GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO

Post per pochi intimi.5 minuti per avere una visione corretta di quello che è realmente accaduto. Buona lettura. Può un virus arrivare proprio nel momento esatto per essere considerato come una vera e propria benedizione? Sarebbe quasi un’eresia rispondere di si. Invece, per gli operatori finanziari, è proprio ciò che è accaduto. A giugno 2019 il mercato dei REPO stava iniziando a collassare mostrando segnali di pericolo sistemico. La maggior parte della gente non sa neanche che cosa siano i REPO. In pratica sono operazioni di pronti contro termine con cui le banche e i maggiori operatori economici si scambiano asset (principalmente titoli di stato) con operazioni di durata brevissima allo scopo di ottenere liquidità istantanea per le ragioni legate soprattutto al rischio controparte che scaturisce da operazioni altamente speculative nel mercato dei derivati. Il campanello d’allarme inizia a suonare a giugno. A settembre 2019 la situazione diventa preoccupante. Quanto preoccupan

Quando e perchè è iniziato il declino Italiano ?

Nel 1987 l’Italia entra nello Sme (Sistema monetario europeo) e il Pil passa dai 617 miliardi di dollari dell’anno precedente ai 1201 miliardi del 1991 (+94,6% contro il 64% della Francia, il 78,6% della Germania, l’87% della Gran Bretagna e il 34,5% degli Usa). Il saldo della bilancia commerciale è in attivo di 7 miliardi mentre la lira si rivaluta del +15,2% contro il dollaro e si svaluta del -8,6% contro il marco tedesco. Tutto questo,  ha un suo apice e un suo termine coincidente con la nascita della Seconda Repubblica. La fredda legge dei numeri ci dice difatti che dal 31 dicembre del 1991 al 31 dicembre del 1995, solo quattro anni, la lira si svaluterà del -29,8% contro il marco tedesco e del -32,2% contro il dollaro Usa. La difesa ad oltranza e insostenibile del cambio con la moneta teutonica e l’attacco finanziario speculativo condotto da George Soros costarono all’Italia la folle cifra di 91.000 miliardi di lire. In questi quattro anni il Pil crescerà soltanto del 5,4% e s