La lotta continua, ma il Bene e la Giustizia prevarranno!
Il decreto legge in corso di pubblicazione, che surrettiziamente estende a tutti un obbligo vaccinale non previsto dalla legge, nella gerarchia delle fonti si colloca dopo la costituzione e dopo le norme sovranazionali, nel caso di specie il regolamento Ue n.935/2021, il quale non consente coercizione e discriminazioni.
Come ho avuto modo di illustrare in precedenza il provvedimento varato dal governo viola la Costituzione ed in particolare:
L’Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L’Art.3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
L’Art.10 - L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
L’Art.13 - La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
L’Art. 16 - Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
L’Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
L’Art. 77 - il D.L. 105/21 ed il successivo violano ogni regola democratica che si basa sulla separazione dei poteri e sulla divisione dei ruoli di ciascuno e che non consente la possibilità che il governo usurpi, attraverso il malvezzo della decretazione d’urgenza, poteri che appartengono invece al Parlamento.
Inoltre l’imposizione governativa disposta con decreto legge viola
Il Regolamento Ue 2021/953 del Parlamento europeo e del consiglio del 14 giugno 2021
Esso al punto 36 dispone che: “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti covid-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti covid-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”
l’art. 3, comma 6 il citato regolamento ue ribadisce il divieto di qualsivoglia discriminazione alla libera circolazione nell’uso delle certificazioni covid-19 statuendo che “il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione.”
A ciò si aggiunga che l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nella seduta plenaria del 27 gennaio 2021 a Strasburgo, ha approvato a larghissima maggioranza (115 favorevoli, 2 contrari e 13 astenuti) la risoluzione 2361(2021) dal titolo: Vaccini anti CoViD-19: considerazioni etiche, legali e pratiche.
Risoluzione praticamente tenuta nascosta in Italia da tutti i mezzi di comunicazione che tra l’altro prevede quanto segue:
7.3.1 assicurare che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno subisca pressioni politiche, sociali o di altro genere per sottoporsi a vaccinazione, se non lo desidera egli stesso.
7.3.2 assicurare che nessuno sia discriminato per non essersi fatto vaccinare temendo per la propria salute o semplicemente perché non lo desidera.
7.3.3 adottare misure tempestive ed efficaci per contrastare la disinformazione, l’ignoranza e l’esitazione riguardo ai vaccini covid-19;
7.3.4 distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali dei vaccini, collaborando con le piattaforme dei social media e regolamentandole per prevenire la diffusione di disinformazione;
7.3.5 comunicare in modo trasparente i contenuti dei contratti con i produttori di vaccini e renderli disponibili pubblicamente per il controllo parlamentare e pubblico;”
Pretendere di superare la Costituzione e le norme dell’Ue attraverso la decretazione di urgenza costituisce un comportamento grave e sotto qualche profilo anche eversivo, che mal si concilia con il nostro ordinamento giuridico democratico.
Dinnanzi ad un decreto legge incostituzionale, che, come detto, viola anche le norme europee, non resta che fare ricorso al Giudice penale.
Queste le ipotesi di reato a carico di chiunque ritenga di dare esecuzione al decreto legge in corso di pubblicazione sulla estensione del green pass:
L’articolo 604 bis del codice penale – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.”
Art. 610 codice penale – Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.
Art.629 codice penale – Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 (1).
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
Dunque i cittadini non devono aver paura, perché possono ed anzi devono esercitare ogni azione consentita dal nostro ordinamento per contrastare ogni provvedimento adottato nel contesto di una invocata necessità ed urgenza che collide con la nostra legge fondamentale e con le norme sovranazionali e tutelare con coraggio determinazione i loro diritti.
Esistono sul territorio già molti pool di Avvocati che non li lasceranno soli e sono pronti a difendere fino in fondo i diritti fondamentali di tutti.
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