Da oltre un anno e mezzo il popolo italiano subisce limitazioni radicali a diritti e libertà considerate fondamentali dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Dichiarazioni dei diritti fondamentali dell'uomo.
Il governo ha approvato una misura – il green pass –
che implica l'esclusione in radice dell’accesso ad attività,
servizi e luoghi pubblici (teatri, cinema, attività sportive, locali
pubblici, fiere, manifestazioni, congressi, etc.), a una specifica
categoria di persone, ovvero coloro che non si sono vaccinati o non
hanno prenotato la vaccinazione (con la sola eccezione di coloro che
sono guariti dalla malattia e salva la possibilità di sottoporsi a
tamponi a pagamento, ripetuti nelle 48 ore antecedenti al godimento
di quelle libertà o diritti).
Il decreto legge del 6
agosto 2021 n.111, ha addirittura subordinato la possibilità degli
studenti di frequentare l'università e seguire i corsi in aula in
presenza al possesso del green pass e ha obbligato il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario a
possedere la suddetta certificazione.
Accanto a tali
provvedimenti permane, tuttavia, la libertà della scelta di non
sottoporsi al trattamento sanitario della vaccinazione, garantita
dall'art.32 co. 2 della Costituzione che, pur prevedendo la
possibilità che vi siano deroghe stabilite con una legge formale,
ammonisce che in nessun caso è possibile violare i limiti imposti
dal rispetto della dignità della persona umana.
Ne
discende che le restrizioni di accesso allo sport, alle attività
sociali, culturali, formative, lavorative e di istruzione stabilite
tramite il green pass colpiscono una categoria di persone che
esercita una libertà costituzionalmente garantita, che viene
penalizzata in quanto tale, per via di una propria qualità
personale, di una propria condizione e di una libera scelta.
Il
green pass contrasta, dunque, con i principi fondanti il nostro
ordinamento, sia di matrice costituzionale che comunitaria ed
internazionale:
1- L’articolo 1 della Convenzione ONU
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione (New York,
1965-aperta alla firma nel 1966-ratificata nel 1976), precisa che
costituisce discriminazione ogni comportamento che direttamente o
indirettamente “comporti distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine
etnica e che abbia lo scopo e l’effetto di distruggere o di
compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in
condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in
ogni altro settore della vita pubblica”. Le restrizioni (1)
contenute nel green pass rientrano letteralmente nelle “esclusioni”
che determinano gli effetti indicati come discriminatori nella
definizione della Convenzione. Discriminare, infatti, significa
violare il principio dell’uguale dignità delle opinioni o
situazioni differenziate.
2- Nella prassi
giurisprudenziale, costituisce discriminazione ogni trattamento,
considerazione e/o distinzione attuato nei confronti di un individuo
o di una classe di individui sulla base dell'appartenenza a un
particolare gruppo, classe o categoria sociale, che mira a provocare
l’esclusione sociale dei soggetti vittime del comportamento
discriminatorio fondato su una visione differenzialista del mondo. La
violazione del divieto di discriminazione viene, quindi, correlata a
distinzioni e restrizioni basate su “condizioni personali”, su
stati, su “autori”.
3- L'istituzione di un green pass
per l'accesso a un determinato set di attività, luoghi e servizi,
escludendo dagli stessi una categoria di persone, inclusi i minori e
i giovani adulti, individuate soltanto in base alla loro condizione –
quella di aver fatto una scelta garantita dalla Costituzione e non
limitata da norme di legge, dunque, in assenza di un fatto illecito,
espressamente riprovato dal diritto positivo – si pone, altresì,
in evidente contrasto con l’art. 2 della Costituzione a mente del
quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, nonché con l'art.3 della Costituzione
che sancisce la pari dignità sociale dei cittadini e la loro
eguaglianza di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali, imponendo alla Repubblica il compito di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando
di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
4- Il green pass viola, inoltre, l'art.21
della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, titolato "Non
discriminazione" che prevede: "1. È vietata qualsiasi
forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita,
la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 2. Nell'ambito
d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in
essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla
nazionalità", nonché l'art.23 che dispone “La parità tra
uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in
materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”.
5-
Il green pass vìola la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo che all'art. 2 stabilisce: “Ad ogni individuo spettano
tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre
stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene,
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non
autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità”, e
all'art. 7 stabilisce: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro
ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione”.
6 - Il
green pass viola anche la Convenzione Europea sui Diritti Umani,
specificamente l'art. 14 che stabilisce: “Il godimento dei diritti
e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere
assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle
fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le
opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o
sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la
nascita od ogni altra condizione”.
7- Il green pass
viola il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che
all’art. 10 chiarisce: “Nella definizione e nell'attuazione delle
sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento
sessuale”.
8- Il green pass si pone, inoltre, in
contrasto con la Risoluzione 2361 del Consiglio d'Europa approvata il
27/01/2021 che, al punto 7.3, vieta ogni forma di discriminazione per
chi scelga di non vaccinarsi ed invita gli Stati ad assicurarsi che i
cittadini siano informati in modo chiaro sulla NON obbligatorietà
del vaccino.
9- Da ultimo, benché il D.L. 105/2021 che
ha reso il green pass obbligatorio evidenzi la necessità di
rispettare i Regolamenti UE 953/2021 e 954/2021, ne contrasta
platealmente i contenuti, sia in riferimento al Considerando 36, che
testualmente prevede: "È necessario evitare la discriminazione
diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio
per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari
per cui il vaccino anticovid è attualmente somministrato o
consentito, come i bambini o hanno scelto di non essere vaccinate.
Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un
certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico
vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione
preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per
l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali
linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di
trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere
interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a
essere vaccinati”, sia in riferimento all'affermata necessità di
garantire la libertà di circolazione dei cittadini, di fatto
ostacolata dai vincoli imposti con il green pass.
In
ragione di quanto sopra, l'istituzione del green pass si pone in
aperta violazione dei principi e delle norme fondanti il nostro
ordinamento, come sopra richiamate, e determina la violazione del
dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
e delle leggi, imposto a tutti i cittadini dall’art.54 Cost. e,
prima ancora, alle Istituzioni.
Trovarsi nella necessità di
riaffermare questi punti sottintende la denuncia di un gravissimo
modus operandi che contrasta con i principi democratici e dello Stato
di diritto: le ragioni emergenziali non possono essere utilizzate
come scudo per sospendere e annullare diritti considerati intangibili
dai Padri Costituenti e dalla comunità internazionale.
Con i
benefici e con i limiti della democrazia la nazione ha affrontato
numerose e gravi crisi. Allo stesso modo possiamo e dobbiamo
affrontare anche questa, e le future, senza derogare di un passo dal
percorso della civiltà del diritto.
Se accettiamo che i
principi fondamentali dello Stato di diritto possano essere sospesi
oggi, in nome della gestione della pandemia, dobbiamo sapere che
stiamo consegnando al futuro la possibilità di prendere direzioni
diverse dalla democrazia in nome di qualsiasi altra minaccia che
dovesse presentarsi, di origine umana o naturale.
(1) Per
la definizione di distinzione discriminatoria, si legga anche l’art.
43 T.U. immigrazione, dove si ribadisce che emerge come sia tale
anche la discriminazione cd. indiretta. “Art. 43 (Discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 41) 1. Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine
nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che
abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica. 2. In ogni caso compie un atto di discriminazione: .....b)
chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire
beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalità”.
Promotori:
Olga Milanese (Avvocato)
Carlo Cuppini
(Operatore culturale)
Primi firmatari:
Giorgio
Agamben (Filosofo e accademico)
Giovanni Agnoloni
(Scrittore e traduttore)
Carmelo Albanese (Filosofo e
urbanista)
Miriam Alborghetti (Giornalista)
Luciana
Apicella (Giornalista)
Fabrizia Bagnati (Giurista, già
presidente della Unione Nazionale delle Camere Minorili)
Ugo
Bardi (Professore di Chimica, Università di Firenze)
Roberto
Bartali (Ph.D, Storico)
Paolo Bellavite (Medico chirurgo,
già professore di Patologia Generale, Università di Verona)
Giorgio Bianchi (Fotoreporter, giornalista)
Stefano
Boni (Presidente del corso di Laurea Magistrale in Antropologia e
Storia del Mondo Contemporaneo, Università di Modena e Reggio
Emilia)
Nadia Breda (Professore associato in Discipline
demoetnoantropologiche, Università di Firenze)
Ramona
Caia (Danzatrice)
Giovanna Campani (Professore di
Pedagogia Generale, Università di Firenze)
Andrea
Camperio Ciani (Professore di Etologia, Etologia, Psicobiologia
e Psicologia evoluzionistica, Università di Padova)
Angela
Camuso (Giornalista)
Francesca Capelli (Sociologa)
Eugenio Capozzi (Professore ordinario di Storia
contemporanea, Università UNISOB di Napoli)
Carmine
Carella (Libero professionista)
Francesco Carraro
(Scrittore, giornalista, avvocato)
Luisella Chiavenuto
(Giornalista free lance)
Stefania Consigliere (Professore
di Antropologia, Università di Genova)
Marco
Cosentino (Medico farmacologo, Professore ordinario di Farmacologia,
Università dell'Insubria)
Daniela Danna (Ricercatrice in
Scienza sociale, Università del Salento)
Osvaldo Danzi
(Editore)
Chiara De Filippis (Designer)
Umberto
Desideri (Professore di Energetica applicata, Università di Pisa)
Elena Dragagna (Avvocato)
Marilena Falcone
(Ingegnere meccanico/biomedico)
Mario Fedeli (Attore,
scrittore)
Giacomo Fossa (Direttore d’orchestra)
Carlo Freccero (Critico televisivo, giornalista, autore
televisivo, massmediologo e accademico)
Franco Galvagno
(Docente scuola secondaria)
Peter Genito (Bibliotecario e
scrittore)
Patrizia Gentilini
(Onco-ematologa, Comitato Scientifico ISDE Italia)
Paolo
Gibilisco (Matematico, Università di Roma “Tor Vergata”)
Domenico Guarino (Giornalista)
Francesco
Guerrini (Geologo)
Marco Guzzi (Poeta e filosofo)
Marialuisa Iannuzzo (Medico legale)
Francesco
Ierardi (Avvocato)
Giuliano Lancioni (Professore
ordinario di Lingua e letteratura araba, Università Roma Tre)"
Daniele Libi
Laura Lippi
Carlo
Lottieri (Filosofo, politologo, professore universitario alle
Università di Verona e di Lugano)
Maddalena Loy
(Giornalista)
Enrico Macioci (Scrittore)
Linda
Maggiori (Scrittrice, blogger, attivista per la sostenibilità)
Giulio Mancini (Ingegnere meccanico)
Stefano
Manera (Medico chirurgo, specializzato in Anestesia e Rianimazione,
medicina integrata e funzionale)
Clara Marinelli
Simona
Massaro
Maurizio Matteoli (Medico pediatra)
Ugo
Mattei (Giurista, accademico, presidente Fondazione Generazioni
Future)
Francesco Meneguzzo (Ricercatore Fisico,
Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Emilio Mordini
(Medico psicoanalista, Senior Fellow alla School of Public Health -
Health and Risk Communication Center, Università di Haifa; Chair del
Comitato Etico dell'Associazione Europea di Biometria)
Paola
Olivieri
Diana Nocchiero (Pianista, direttrice della
rassegna "Melodica" di Ragusa)
Fabio
Parascandolo (Ricercatore geografo, Università di Cagliari)
Daniela Poli (Professore ordinario di Tecnica e
pianificazione urbanistica, Università di Firenze)
Sergio
Porta (Professor of Urban Design, Department of Architecture,
University of Strathclyde)
Alessandro Ricci (Geografo)
Lucilla Rigobello
Gilda Ripamonti (Giurista)
Anna Franca Rivieri
Rosa Ronzitti (Professore
di Glottologia e Linguistica, Università di Genova)
Maria
Sabina Sabatino (Storica dell'arte)
Laura Savoca
Paolo
Sceusa (Presidente emerito di sezione della Cassazione, già
Presidente Tribunale dei Minori di Trieste e Trento)
Giulia
Servadio (Avvocato)
Augusto Sinagra (già magistrato,
Professore ordinario di diritto dell'Unione Europea, Università
degli Studi di Roma "La Sapienza”)
Daniela Strumia
(Filosofa)
Pasquale Tarricone
Mauro Tosco
(Professore ordinario di Lingue africane, Università di Torino)
Vitaliano Trevisan (Scrittore, drammaturgo, regista,
attore)
Marta Trucco (Giornalista e scrittrice,
collaboratrice Scuola Holden)
Fabrizio Tuveri (Medico
odontoiatra)
Giuseppe Zampella (Professore di Chimica,
Università di Milano-Bicocca)
Jacopo Zanella (Cter,
Istituto di Scienze Polari, Mestre-Venezia)
Raffaele
Zanoli (Professore ordinario di Food Marketing & Management,
Università Politecnica delle Marche)
Stefania Zolotti
(Giornalista e direttrice della rivista sul mondo del lavoro
"SenzaFiltro")
Pieralberto Valli (Docente,
musicista, scrittore)
Comitato "Scuola È in
presenza" - Modena
Comitato #GiùLeManiDallaScuola -
Gorla Minore (VA)

Commenti
Posta un commento