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I CITTADINI NON ABBIANO PIU’ PAURA

Le Forze dell’Ordine non devono essere impiegate per dare esecuzione ad ordini illegittimi, né possono a loro volta violare impunemente la legge penale. 

Disobbedienza ad un ordine superiore

Rientra tra i doveri del loro ufficio sapere che nella gerarchia delle fonti del diritto al primo posto, quale fonte primaria, vi è la Costituzione, poi le leggi costituzionali, seguite dai regolamenti dell’Unione europea, dalla legge formale e dalla legge regionale, quali fonti secondarie, vi sono infine i regolamenti e gli atti altri amministrativi quali sono le delibere del consiglio dei ministri, i Dpcm, le ordinanze ministeriali e le ordinanze dei presidenti delle giunte regionali e dei sindaci.

La nostra Costituzione sancisce all’art.13 che la libertà personale è inviolabile e che solo con atto motivato dell’Autorità Giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge ne possa essere prevista una restrizione.

Inoltre l’art.16 Cost. tutela la libertà di movimento che può essere limitata solo con legge.

Infine l’art.32 Cost. sancisce che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario contro la sua volontà se non per disposizione di legge ed a tale proposito dovrebbe essere pacifico che l’utilizzo di una mascherina che sottrae parte dell’ossigeno e fa respirare la propria anidride carbonica sia equiparabile ad un trattamento sanitario in quanto passibile di inficiare la salute di chi la indossa.

Le Forze dell’Ordine non possono obbligare un cittadino che circola da solo rispettando il dovuto distanziamento ad usare la mascherina in quanto, a parte gli altri aspetti di natura penale che illustrerò in appresso, non esiste l’obbligo generale di indossarla, ma quello di tenerla con sé, infatti l’art.1 del decreto legge n.125/2020, sotto il titolo: “misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da covid-19, così recita:

1. all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente:«hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, omissis…”.

Polizia comunale, Polizia di Stato, Finanzieri e Carabinieri dovrebbero conoscere più di qualsiasi altro comune cittadino, che non sia un operatore del diritto, le leggi penali vigenti, quindi anche il citato decreto legge e dovrebbero sapere che coloro che hanno preteso l’estensione dell’uso delle mascherine su tutto il territorio non hanno tenuto conto del fatto che nel nostro ordinamento penale la legge vieta di comparire in luoghi pubblici con il volto coperto in modo da non consentire il riconoscimento del soggetto, come si evince dall’art.85 del TULPS (Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 il quale, prevede: “È vietato comparire mascherato in luogo pubblico”.

Vi è inoltre la legge 22 maggio 1975, n. 152 (legge Reale) modificata dall’articolo 113, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successivamente dall’articolo 10, comma 4-bis, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, nonché dall’articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533 ) «Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico», che all’articolo 5, dispone: “È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Il contravventore e’ punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza”.

Pertanto il Pubblico Ufficiale che, abusando della sua autorità, impone fuori dei casi espressamente previsti dalla legge che un cittadino indossi la mascherina viola le seguenti norme penali:

art. 323 Codice Penale – Abuso di ufficio

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.”

Art. 415 codice penale - Istigazione a disobbedire alle leggi

“Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

Sotto altro profilo, gli stessi Pubblici Ufficiali che in presenza di persone che circolano indisturbate in luogo pubblico con il volto travisato in modo tale da non consentirne il riconoscimento non intervengono, commettono il reato di omissioni di atti d’ufficio, in quanto hanno l’obbligo giuridico di fermarle, identificarle e segnalarle all’Autorità Giudiziaria.

Art.328 codice penale - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.”

Fatta questa premessa, occorre ora che i cittadini non abbiano più alcun timore e comincino a DENUNZIARE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA TUTTI I PUBBLICI UFFICIALI CHE VIOLANO LA LEGGE E SE NECESSARIO ANCHE I LORO SUPERIORI GERARCHICI OGNIQUALVOLTA ABBIANO IMPARTITO ORDINI ILLEGITTIMI, AFFINCHÈ SIANO TUTTI PERSEGUITI NEI MODI E TERMINI DI LEGGE TUTTE LE VOLTE IN CUI EMERGANO SERI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE A LORO CARICO.

Fortunatamente ancora esistono in Italia Magistrati ed Avvocati che non sono mai venuti meno ai rispettivi giuramenti: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio”, quello dei Magistrati) e "Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione" (quello degli Avvocati).

Magistrati ed Avvocati, ognuno nel ruolo e nelle funzioni da ciascuno svolte, hanno il dovere di presidiare la legalità e garantire la sopravvivenza dello Stato di diritto.

https://www.gazzettaufficiale.it/.../2020/10/07/20G00144/sg.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773!vig=

https://www.gazzettaufficiale.it/.../1977/08/20/077U0533/sg

https://sfero.me/.../firenze-agenti-polizia-contro...


 



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