. Annotazione alla sentenza
Massima:
Sussiste la responsabilità per danno erariale del sindaco, dell’assessore all’ambiente e del responsabile del servizio ambiente, derivante dai maggiori costi sostenuti dal Comune
per lo smaltimento dei rifiuti presso le discariche, a causa del mancato raggiungimento dei livelli minimi di raccolta differenziata previsti dalla legge.
Un comune ligure aveva affidato il servizio di raccolta rifiuti, tramite contratto di appalto, a una società privata. L’impresa appaltatrice non aveva raggiunto i livelli minimi di raccolta differenziata previsti dalla legge, discostandosene in modo significativo.
della Corte dei conti, Sezione Liguria, n. 83/2013
ll danno erariale per raccolta differenziata insufficiente
e chiave: responsabilità amministrativa, raccolta differenziata, mancato rispetto dei livelli minimi, omessa vigilanza, danno erariale
e chiave: responsabilità amministrativa, raccolta differenziata, mancato rispetto dei livelli minimi, omessa vigilanza, danno erariale
Riferimenti normativi: Direttive n. 91/156/CEE e n. 99/31/CEE; art. 24 d.lgs. n. 22/1997; art. 205,co. 1, d.lgs. n
. 152/2006; art. 1, co. 1108, l. n. 296/2006; artt. 50, 54, 107 TUEL
. 152/2006; art. 1, co. 1108, l. n. 296/2006; artt. 50, 54, 107 TUEL
Massima:
Sussiste la responsabilità per danno erariale del sindaco, dell’assessore all’ambiente e del responsabile del servizio ambiente, derivante dai maggiori costi sostenuti dal Comune
per lo smaltimento dei rifiuti presso le discariche, a causa del mancato raggiungimento dei livelli minimi di raccolta differenziata previsti dalla legge.
Un comune ligure aveva affidato il servizio di raccolta rifiuti, tramite contratto di appalto, a una società privata. L’impresa appaltatrice non aveva raggiunto i livelli minimi di raccolta differenziata previsti dalla legge, discostandosene in modo significativo.
Questo determinava un maggiore smaltimento presso le discariche, con conseguente aggravio di costi per il comune committente.
La procura contabile quantificava il danno patrimoniale subito dall’ente nei maggiori costi sostenuti per lo smaltimento in discarica, attribuendo la responsabilità ai sindaci pro tempore, agli assessori con delega all’ambiente e al responsabile del servizio ambiente e manutenzione.
Il collegio, in parziale accoglimento delle tesi del P.M., afferma che sulle amministrazioni comunal incombe l’obbligo di attuare le prescrizioni legislative in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di garantire, indipendentemente dal soggetto cui sia materialmente affidato il servizio, il rispetto delle percentuali minime previste dalla legge.
La procura contabile quantificava il danno patrimoniale subito dall’ente nei maggiori costi sostenuti per lo smaltimento in discarica, attribuendo la responsabilità ai sindaci pro tempore, agli assessori con delega all’ambiente e al responsabile del servizio ambiente e manutenzione.
Il collegio, in parziale accoglimento delle tesi del P.M., afferma che sulle amministrazioni comunal incombe l’obbligo di attuare le prescrizioni legislative in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di garantire, indipendentemente dal soggetto cui sia materialmente affidato il servizio, il rispetto delle percentuali minime previste dalla legge.
A tal proposito, il contratto di servizio fra il comune e l’azienda
prevedeva nel suo oggetto il rispetto dei livelli minimi fissati dal legislatore.
Ad avviso dei giudici, gli amministratori (per i quali non può invocarsi l’“esimente politica”, ex art.1, l. n. 20/1994) sono responsabili di parte del danno per non aver vigilato, ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, sul corretto funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, non attivando le opportune misure correttive d’intervento in caso di violazione di legge, irregolarità e disfunzioni.
Un’altra parte del danno è da attribuirsi al responsabile del servizio ambiente e manutenzione, per non aver vigilato, ai sensi dell’art. 107 TUEL, sull’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore e omettendo, quindi, di attivare interventi incisivi diretti al corretto adempimento degli obblighi
contrattuali assunti dall’impresa affidataria.
Ritiene il collegio, tuttavia, che parte del danno debba ricondursi a responsabilità di soggetti non citati in giudizio, quali il gestore del servizio e la giunta comunale, con conseguente riduzione
dell’addebito per i convenuti.
prevedeva nel suo oggetto il rispetto dei livelli minimi fissati dal legislatore.
Ad avviso dei giudici, gli amministratori (per i quali non può invocarsi l’“esimente politica”, ex art.1, l. n. 20/1994) sono responsabili di parte del danno per non aver vigilato, ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, sul corretto funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, non attivando le opportune misure correttive d’intervento in caso di violazione di legge, irregolarità e disfunzioni.
Un’altra parte del danno è da attribuirsi al responsabile del servizio ambiente e manutenzione, per non aver vigilato, ai sensi dell’art. 107 TUEL, sull’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore e omettendo, quindi, di attivare interventi incisivi diretti al corretto adempimento degli obblighi
contrattuali assunti dall’impresa affidataria.
Ritiene il collegio, tuttavia, che parte del danno debba ricondursi a responsabilità di soggetti non citati in giudizio, quali il gestore del servizio e la giunta comunale, con conseguente riduzione
dell’addebito per i convenuti.
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