Principi costituzionali trattamenti sanitari obbligatori e tutela della salute individuale e collettiva
Il legame della Costituzione con la tradizione liberale e l’energica affermazione dei principi liberali in essa contenuta hanno come conseguenza che ogni limitazione alla libertà individuale, oltre che avvenire nelle forme previste, debba trovare un’adeguata giustificazione negli interessi collettivi: la limitazione della libertà non è la regola, ma l’eccezione ; la situazione di libertà garantita dalla Costituzione è basata sui principi informatori della forma di Stato e in particolare sull’«impronta non soltanto solidaristica, ma in parte anche garantistica nel senso della tradizione liberale, assunta dalla Costituzione soprattutto in relazione alla disciplina dei limiti della libertà individuale: onde la libertà è la regola, che può essere derogata solo in funzione di un superiore interesse collettivo direttamente rilevante».
Ora, nell’ambito della tutela della salute, in forza della situazione di libertà
costituzionalmente garantita e del principio del favor libertatis accolto dalla nostra Costituzione, il singolo deve essere libero di scegliere se sottoporsi o meno a un determinato trattamento sanitario, così come deve essere libero di non fare nessuna scelta al riguardo e di restare del tutto estraneo e indifferente rispetto alla medicina e alle sue pratiche, e nessuna legge potrà imporgli di sottoporsi a un determinato trattamento sanitario, salvo il caso eccezionale in cui il permanere della situazione patologica del soggetto possa mettere in pericolo la salute della collettività, salute che rappresenta non solo un generico “interesse della collettività”, ma anche e soprattutto un interesse della
collettività direttamente rilevante nella sfera della tutela della salute, sfera in cui si deve collocare necessariamente, a norma di Costituzione, la materia dei trattamenti sanitari obbligatori
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Dalle coperture vaccinali in Italia non si capisce per quale motivo ci debba essere l'obbligo per legge !
Ora, nell’ambito della tutela della salute, in forza della situazione di libertà
costituzionalmente garantita e del principio del favor libertatis accolto dalla nostra Costituzione, il singolo deve essere libero di scegliere se sottoporsi o meno a un determinato trattamento sanitario, così come deve essere libero di non fare nessuna scelta al riguardo e di restare del tutto estraneo e indifferente rispetto alla medicina e alle sue pratiche, e nessuna legge potrà imporgli di sottoporsi a un determinato trattamento sanitario, salvo il caso eccezionale in cui il permanere della situazione patologica del soggetto possa mettere in pericolo la salute della collettività, salute che rappresenta non solo un generico “interesse della collettività”, ma anche e soprattutto un interesse della
collettività direttamente rilevante nella sfera della tutela della salute, sfera in cui si deve collocare necessariamente, a norma di Costituzione, la materia dei trattamenti sanitari obbligatori
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