–Violazione
degli artt. 1346, 1418 CC in relazione agli artt. 127 e 128 TFUE, 347,
453, 514-517 CP
Nell’apparente contratto di mutuo le parti convengono che BNL eroga € 80.000, e che il mutuatario immediatamente “riversa” la medesima somma alla banca come pegno infruttifero irregolare.
Il Notaio non dichiara che l’erogazione e il riversamento siano avvenuti in sua presenza.
L’erogazione di 80.000,00 in realtà non è mai avvenuta, se non sulla carta, scritturalmente.
Banca d’Italia, con l’Avviso al pubblico del 06.06.17, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/, dichiara: “La Banca d’Italia precisa anzitutto che sulla base della normativa internazionale e nazionale, l’unica forma di moneta legale – ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro – è la moneta emessa dalla Banca Centrale Europea (BCE)”.
Banca d’Italia ammette che però le banche di credito italiane creano mediamente 1.000 miliardi all’anno di euro scritturali (si veda il Supplemento al Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d’Italia, “Moneta e banche https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2017-moneta/suppl_01_17.pdf in particolare Tavola 1.2.a.”
Invero, il TFUE è molto chiaro circa la privativa di emissione di moneta legale euro:
Art. 127: “1. L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato “SEBC”, è il mantenimento della stabilità dei prezzi.
Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea.
Il SEBC agisce in conformità del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all’articolo 119…”
Articolo 128 “1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione.
La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione…. “
Art. 41 Cost.: “L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. “
Orbene, il SEBC semplicemente non potrebbe perseguire il suo “obiettivo principale” di mantenere stabili i prezzi (cioè di evitare inflazione e deflazione” se il suo potere di regolare, cioè dosare, la moneta in circolazione fosse limitato alla moneta cartacea e metallica, restando la creazione di una “moneta euro contabile” nella libera facoltà e discrezione delle banche di credito.
E non si potrebbe nemmeno fare i controlli e gli interventi imposti dall’art. 41 Cost., commi 1 e 2.
Né si può dire che la BCE regoli la creazione di moneta bancaria attraverso l’aggiustamento dei tassi e l’acquisto o vendita di titoli pubblici, anche perché, di fatto, non riesce a farlo, cioè neppure azzerando i tassi e ricorrendo al Quantitative Easing riesce a far ripartire il credito e a invertire la deflazione in corso.
E’ dunque evidentemente necessario che il controllo della BCE si intenda esteso anche alla moneta contabile.
E che l’art. 128 sia interpretato, come fa la Banca d’Italia a parole, nel senso che l’unica forma dell’Euro come moneta legale sia quella cartacea o metallica, e non quella contabile, e che quindi non esiste un euro di creazione creditizia, esterna al SEBC.
Le conseguenze giuridiche di quanto sopra sono molteplici, e tutte portano a una conseguenza pratica: la banca non può pretendere il rimborso dei suoi “prestiti” né il pagamento degli interessi, perché i contratti sono nulli.
Innanzitutto, usurpando una funzione pubblica riservata dalla legge e dai trattati alla BCE, le banche commettono sistematicamente il reato previsto e punito dall’art. 347 del Codice Penale (Chiunque usurpa una funzione pubblica … … è punito con la reclusione fino a due anni.) e/o il reato previsto e punito dall’art. 453 (È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori…).
La moneta così creata è corpo di reato e va sequestrata, e ogni contratto con la banca, utilizzante questa moneta, è nullo per illiceità dell’oggetto, e la banca non può pretendere in restituzione un quid ejusdem generis di ciò che ha dato, perché si tratta di un genus illecito.
In secondo luogo, se ciò che la banca ha creato e prestato come “euro” non è moneta legale, essa, non avendo mai erogato moneta legale euro, non ha mai eseguito il prestito.
In terzo luogo, la banca ha dato un aliud pro alio.
Che si tratti di un quid alii, diverso per essenza, è evidente: la moneta legale è solo quella creata dalla BCE; solo essa non nasce come monetizzazione di un rapporto obbligatorio; solo essa ha la capacità di estinguere i rapporti di credito-debito senza crearne degli altri; solo essa è ontologicamente indipendente dalle sorti (dall’eventuale insolvenza) delle banche; la moneta contabile bancaria è per contro sempre consistente, giuridicamente, in una promessa di pagamento (tale è il saldo attivo di conto corrente o di libretto di risparmio o l’importo dell’assegno circolare) avente ad oggetto una qualsiasi valuta legale a scelta delle parti (Euro, Dollari, Yen, Sterline…); essa quoad existentiam dipende dalla solvibilità della banca depositaria-debitrice., e non è fiat (cioè non è dotata di accettazione imposta d’imperio dallo Stato: il bonifico di una banca insolvente non vale nulla); inoltre – e questa è la prova del nove – un bonifico in “euro” da una banca di un paese dell’Eurozona a una banca di un altro paese dell’Eurozona non avviene direttamente – cioè non avviene come tra due banche del medesimo paese – ma avviene attraverso la piattaforma Target 2, ossia attraverso le banche centrali nazionali e la BCE, mediante indebitamento della banca centrale nazionale del paese da cui parte il bonifico verso quella del paese a cui il bonifico è diretto, il che dimostra che l’”euro” contabile delle banche italiane è un’unità di conto avente natura obbligatoria e valida solo entro i confini italiani, e non è l’”euro” contabile delle banche degli altri paesi dell’Eurozona, né l’euro vero (quello cartaceo o metallico), né quello delle riserve presso la BCE.
In quarto luogo, la banca ha creato contabilmente mezzi monetari non-euro dichiarandoli e contabilizzandoli come euro, come moneta legale, pur sapendo di non avere la facoltà di crearla e di agire contro le leggi e i trattati.
In quinto luogo, ha spacciato per euro ciò che euro non è, al fine di ottenere l’impegno del cliente a rimborsare euro non ricevuti: quindi ha adibito dolo, frode, per ottenere un profitto ingiusto, smerciando un quid intrinsecamente illecito.
… …»
28.01.18 Avvocato Marco Della Luna
Nell’apparente contratto di mutuo le parti convengono che BNL eroga € 80.000, e che il mutuatario immediatamente “riversa” la medesima somma alla banca come pegno infruttifero irregolare.
Il Notaio non dichiara che l’erogazione e il riversamento siano avvenuti in sua presenza.
L’erogazione di 80.000,00 in realtà non è mai avvenuta, se non sulla carta, scritturalmente.
Banca d’Italia, con l’Avviso al pubblico del 06.06.17, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/, dichiara: “La Banca d’Italia precisa anzitutto che sulla base della normativa internazionale e nazionale, l’unica forma di moneta legale – ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro – è la moneta emessa dalla Banca Centrale Europea (BCE)”.
Banca d’Italia ammette che però le banche di credito italiane creano mediamente 1.000 miliardi all’anno di euro scritturali (si veda il Supplemento al Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d’Italia, “Moneta e banche https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2017-moneta/suppl_01_17.pdf in particolare Tavola 1.2.a.”
Invero, il TFUE è molto chiaro circa la privativa di emissione di moneta legale euro:
Art. 127: “1. L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato “SEBC”, è il mantenimento della stabilità dei prezzi.
Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea.
Il SEBC agisce in conformità del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all’articolo 119…”
Articolo 128 “1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione.
La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione…. “
Art. 41 Cost.: “L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. “
Orbene, il SEBC semplicemente non potrebbe perseguire il suo “obiettivo principale” di mantenere stabili i prezzi (cioè di evitare inflazione e deflazione” se il suo potere di regolare, cioè dosare, la moneta in circolazione fosse limitato alla moneta cartacea e metallica, restando la creazione di una “moneta euro contabile” nella libera facoltà e discrezione delle banche di credito.
E non si potrebbe nemmeno fare i controlli e gli interventi imposti dall’art. 41 Cost., commi 1 e 2.
Né si può dire che la BCE regoli la creazione di moneta bancaria attraverso l’aggiustamento dei tassi e l’acquisto o vendita di titoli pubblici, anche perché, di fatto, non riesce a farlo, cioè neppure azzerando i tassi e ricorrendo al Quantitative Easing riesce a far ripartire il credito e a invertire la deflazione in corso.
E’ dunque evidentemente necessario che il controllo della BCE si intenda esteso anche alla moneta contabile.
E che l’art. 128 sia interpretato, come fa la Banca d’Italia a parole, nel senso che l’unica forma dell’Euro come moneta legale sia quella cartacea o metallica, e non quella contabile, e che quindi non esiste un euro di creazione creditizia, esterna al SEBC.
Le conseguenze giuridiche di quanto sopra sono molteplici, e tutte portano a una conseguenza pratica: la banca non può pretendere il rimborso dei suoi “prestiti” né il pagamento degli interessi, perché i contratti sono nulli.
Innanzitutto, usurpando una funzione pubblica riservata dalla legge e dai trattati alla BCE, le banche commettono sistematicamente il reato previsto e punito dall’art. 347 del Codice Penale (Chiunque usurpa una funzione pubblica … … è punito con la reclusione fino a due anni.) e/o il reato previsto e punito dall’art. 453 (È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori…).
La moneta così creata è corpo di reato e va sequestrata, e ogni contratto con la banca, utilizzante questa moneta, è nullo per illiceità dell’oggetto, e la banca non può pretendere in restituzione un quid ejusdem generis di ciò che ha dato, perché si tratta di un genus illecito.
In secondo luogo, se ciò che la banca ha creato e prestato come “euro” non è moneta legale, essa, non avendo mai erogato moneta legale euro, non ha mai eseguito il prestito.
In terzo luogo, la banca ha dato un aliud pro alio.
Che si tratti di un quid alii, diverso per essenza, è evidente: la moneta legale è solo quella creata dalla BCE; solo essa non nasce come monetizzazione di un rapporto obbligatorio; solo essa ha la capacità di estinguere i rapporti di credito-debito senza crearne degli altri; solo essa è ontologicamente indipendente dalle sorti (dall’eventuale insolvenza) delle banche; la moneta contabile bancaria è per contro sempre consistente, giuridicamente, in una promessa di pagamento (tale è il saldo attivo di conto corrente o di libretto di risparmio o l’importo dell’assegno circolare) avente ad oggetto una qualsiasi valuta legale a scelta delle parti (Euro, Dollari, Yen, Sterline…); essa quoad existentiam dipende dalla solvibilità della banca depositaria-debitrice., e non è fiat (cioè non è dotata di accettazione imposta d’imperio dallo Stato: il bonifico di una banca insolvente non vale nulla); inoltre – e questa è la prova del nove – un bonifico in “euro” da una banca di un paese dell’Eurozona a una banca di un altro paese dell’Eurozona non avviene direttamente – cioè non avviene come tra due banche del medesimo paese – ma avviene attraverso la piattaforma Target 2, ossia attraverso le banche centrali nazionali e la BCE, mediante indebitamento della banca centrale nazionale del paese da cui parte il bonifico verso quella del paese a cui il bonifico è diretto, il che dimostra che l’”euro” contabile delle banche italiane è un’unità di conto avente natura obbligatoria e valida solo entro i confini italiani, e non è l’”euro” contabile delle banche degli altri paesi dell’Eurozona, né l’euro vero (quello cartaceo o metallico), né quello delle riserve presso la BCE.
In quarto luogo, la banca ha creato contabilmente mezzi monetari non-euro dichiarandoli e contabilizzandoli come euro, come moneta legale, pur sapendo di non avere la facoltà di crearla e di agire contro le leggi e i trattati.
In quinto luogo, ha spacciato per euro ciò che euro non è, al fine di ottenere l’impegno del cliente a rimborsare euro non ricevuti: quindi ha adibito dolo, frode, per ottenere un profitto ingiusto, smerciando un quid intrinsecamente illecito.
… …»
28.01.18 Avvocato Marco Della Luna
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