Dall’anno prossimo l’articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016
prevede che i proventi e relative sanzioni siano destinati
esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri
storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di
rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a
interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio,
anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e
sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
pubblico e, infine, a interventi volti a favorire attività di
agricoltura nell’ambito urbano.
Si reintroduce così un vincolo di destinazione dell’entrata.
Una sorta di ritorno al passato e alla legge 28 gennaio 1977 n. 10 («Bucalossi») abrogata a dal 30 giugno 2003 dall’articolo 136, comma 2, del Dpr 380/2001.
Il ripristino del vincolo è diretta conseguenza dell’obbligo di finalizzarla a una circoscritta tipologia di spese che contempla, tra gli altri, la realizzazione e manutenzione delle urbanizzazioni primarie (strade, fogne, illuminazione pubblica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, aree per parcheggio, aree per verde attrezzato) e secondarie (asili e scuole materne, elementari, medie inferiori, istituti superiori, consultori, centri sanitari, edifici comunali, edifici per il culto, aree di verde attrezzato di quartiere).
Dal 2018, quindi, gli oneri cesseranno di essere una entrata genericamente destinata a investimenti, per tornare a essere un’entrata vincolata per legge, con tutte le conseguenze del caso.
I Comuni, infatti, non saranno più liberi di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa del titolo II o III, ma dovranno dimostrarne l’utilizzo specifico per le casistiche previste dalla norma.
L’aspetto interessante, tuttavia, è che il legislatore ha autorizzato in via permanente l’utilizzo degli oneri non solo per la manutenzione straordinaria di queste opere, ma anche per la loro manutenzione ordinaria, allocata tra le spese correnti, facilitando in questo modo la chiusura dei bilanci.
Si reintroduce così un vincolo di destinazione dell’entrata.
Una sorta di ritorno al passato e alla legge 28 gennaio 1977 n. 10 («Bucalossi») abrogata a dal 30 giugno 2003 dall’articolo 136, comma 2, del Dpr 380/2001.
Il ripristino del vincolo è diretta conseguenza dell’obbligo di finalizzarla a una circoscritta tipologia di spese che contempla, tra gli altri, la realizzazione e manutenzione delle urbanizzazioni primarie (strade, fogne, illuminazione pubblica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, aree per parcheggio, aree per verde attrezzato) e secondarie (asili e scuole materne, elementari, medie inferiori, istituti superiori, consultori, centri sanitari, edifici comunali, edifici per il culto, aree di verde attrezzato di quartiere).
Dal 2018, quindi, gli oneri cesseranno di essere una entrata genericamente destinata a investimenti, per tornare a essere un’entrata vincolata per legge, con tutte le conseguenze del caso.
I Comuni, infatti, non saranno più liberi di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa del titolo II o III, ma dovranno dimostrarne l’utilizzo specifico per le casistiche previste dalla norma.
L’aspetto interessante, tuttavia, è che il legislatore ha autorizzato in via permanente l’utilizzo degli oneri non solo per la manutenzione straordinaria di queste opere, ma anche per la loro manutenzione ordinaria, allocata tra le spese correnti, facilitando in questo modo la chiusura dei bilanci.
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