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Il ruolo dell'opposizione nel Comune


Nell’ambito di ciascun ente locale un aspetto non secondario riguarda, la funzionalità collegiale del consesso consiliare, per cui appare di non poca importanza verificare e porre in evidenza quali sono le funzioni attribuite dal t.u. 267/00 ai consiglieri di opposizione; infatti mentre un tempo l’art. 127 del t.u. prevedeva al comma 1 sotto la voce “controllo eventuale” che le deliberazioni della giunta e del consiglio fossero sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri ne avessero fatto richiesta scritta e motivata ( con l’indicazione delle norme violate relativamente alle deliberazioni riguardanti : appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; dotazioni organiche e relative variazioni; assunzioni del personale, etc.) oggi tale possibilità è stata esclusa dalla riforma intervenuta con la Legge costituzionale n.3/2000, con l’abrogazione di detto articolo.



Oggi più di prima i consiglieri di opposizione hanno un ruolo rilevante nella funzionalità della macchina amministrativa, in quanto delegati a fare sì che la maggioranza di governo rispetti la prassi e la normativa giuridica esistente.
Secondo la dottrina i consiglieri di opposizione potrebbero essere definiti, secondo quanto è dato trarre, dalle funzioni che il legislatore ha loro delegato: consiglieri per la legittimità degli atti, considerato che è stata sostanzialmente ridotta al minimo negli enti locali, la funzione amministrativa dei gruppi di opposizione, i quali trovano la loro ragion d’essere nella rimodulazione tecnica della loro funzione.

Deve essere sottolineato che anche i consiglieri comunali di opposizione potrebbero incorrere in forme indirette di responsabilità civile qualora omettessero di intervenire su questioni ed atti di pubblico interesse.

Pertanto va rivista la funzione e la concezione degli “Amministratori” di opposizione, perché anche se essi non hanno una funzione di governo vera e propria, che è delegata alla maggioranza e alle giunte Municipali, ma una funzione che potrebbe essere definita come “Amministratori della Legittimità degli atti ”, proprio considerando che le norme oggi in vigore attribuiscono loro un ruolo oltre che politico e di stimolo all’operato della compagine di governo, anche e soprattutto di controllo al fine di garantire l’esercizio dell’autorità di governo, dato loro dalla legittimità del voto democratico, consentendo di soffocare sul nascere forme di autoritarismo, fenomeni che sono intrinseci nell’esercizio del potere, in modo peculiare in comunità dalle dimensioni ridotte.
Va posto in evidenza che un’ esercizio continuo e costante dell’attività di controllo, privo di strumentalità reale, può portare ad una sempre maggiore efficienza della macchina amministrativa, considerato che tutti contribuiscono al suo funzionamento, nell’interesse della collettività e non solo chi direttamente redige ed approva gli stessi, ma anche chi e preposto ad esercitare forme di controllo, perché è l’assenza dell’esercizio del controllo che porta alla creazione di atti che spesso provocano danni a terzi, questo perché sempre più raramente vi sono controlli preventivi di legittimità tali, da fare porre in essere atti conformi all’ordinamento costituito e privi di vizi che ne alterino il contenuto e la funzione finale.
L’ Art. 44 del T.U. 267/00 tratta delle “Garanzie delle Minoranze e controllo consiliare”: prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.
La Commissione Vigilanza, rappresenta una forma fondamentale di controllo interno proprio per contenere possibili eccessi della maggioranza.
L’importanza della Commissione è aumentata proprio a seguito dell’abrogazione del citato art. 127 del D.lgs 267/2000, per cui appare anzi oggi doverose ridefinire meglio la sua possibilità di intervento proprio per andare a supplire i vuoti creati dalla eliminazione dei controlli esterni.
Più in particolare l'attività di controllo si dovrebbe esplicare anche mediante la verifica periodica sullo stato di attuazione degli atti di indirizzo, e sulla coerenza degli atti gestionali con la relazione previsionale e programmatica, e con il piano esecutivo di gestione.
Infine il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri , può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. I poteri , la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
E' di tutta evidenza che sugli atti della Giunta e dei funzionari responsabili non può che esserci un controllo successivo, mentre per per quanto riguarda la valutazione sull'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa, anche i cittadini dovrebbero essere messi in condizione di svolgere un ruolo attivo partecipando all'attività di controllo.
Per quanto attiene infine allo specifico problema della RSU, sin dal 2009 ( cioè subito dopo le elezioni amministrative ) è stata presentata la prima interrogazione sull'argomento, cui è seguita una attività costante di controllo e di pungolo, dalla quale sono scaturite due note dell'Autorità di controllo sui contratti pubblici nei confronti dell'Amministrazione per la concessione di proroghe alla ditta che gestiva precedentemente il servizio.
Pubblicato da Franco Brugnola 

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