La Corte di Cassazione nella sentenza 26519 del 9 novembre 2017 ha enunciato un principio di diritto destinato ad incidere in maniera estremamente pesante sull'attuale
contenzioso tributario a tutto favore del contribuente e a danno delle
pretese erariali. Infatti, il Supremo Collegio ha stabilito, di fatto,
che tutti i pignoramenti messi in atto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione [VIDEO] sarebbero illegittimi e, di conseguenza, in seguito ad opposizione da parte del cittadino contribuente da annullare immediatamente. Vediamo
di capire quali sono le ragioni, di fatto e di diritto, che hanno
portato gli Ermellini ad emettere una sentenza così dirompente.
Tutto questo avviene dopo mesi che avevo pubblicato questa nota nel web.
Insomma, non è difficile trovare inadempienze da parte dell'Ufficio delle Entrate e di Equitalia..
Le tasse sono al 99% illeggitime, la riscossione utilizza dei metodi discutibili sanzionati oggi dalla cassazione... se li portiamo in giudizio la giurisprudenza non può far finta di niente...
Tutto questo avviene dopo mesi che avevo pubblicato questa nota nel web.
Insomma, non è difficile trovare inadempienze da parte dell'Ufficio delle Entrate e di Equitalia..
Le tasse sono al 99% illeggitime, la riscossione utilizza dei metodi discutibili sanzionati oggi dalla cassazione... se li portiamo in giudizio la giurisprudenza non può far finta di niente...
Compiuta giacenza: quando la notifica è nulla
Nonostante
siano trascorsi 10 giorni senza che l'atto sia stato ritirato, la
notifica non si perfeziona se non sono eseguiti gli adempimenti di
cui all'art. 140
di Valeria Zeppilli – La compiuta
giacenza di un atto giudiziario non
consegnato al destinatario per assenza dello stesso o per rifiuto a
riceverlo comporta il perfezionamento della relativa notifica una
volta che siano decorsi dieci giorni senza che l'atto stesso sia
stato ritirato dal soggetto interessato.
È tuttavia necessario che nel procedimento
notificatorio non siano state omesse le formalità richieste
dall'articolo 140 del codice
di procedura civile.
Tale norma, in particolare, prevede che nel caso
in cui non sia possibile eseguire la consegna dell'atto da notificare
in quanto le persone individuate dal precedente articolo 139 sono
irreperibili o incapaci o rifiutino di ritirarla, l'ufficiale
giudiziario deve in primo luogo depositare la copia dell'atto
nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi.
Egli, poi, deve affiggere un avviso di deposito
sulla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del
destinatario dell'atto. In tale avviso devono necessariamente essere
indicati il nome della persona che ha chiesto la notificazione, il
nome del destinatario, la natura dell'atto, il giudice che ha
pronunciato il provvedimento, la data o il termine di comparizione e
la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
L'ultima incombenza alla quale è tenuto
l'ufficiale giudiziario è quella di dare notizia del deposito al
destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui una di tali formalità
manchino, la notifica, nonostante la compiuta
giacenza, si considera nulla.
Peraltro, l'ufficiale giudiziario che esegue il
deposito deve stare particolarmente attento: se esso avviene presso
l'ufficio di una frazione del comune, considerato
impropriamente come casa comunale, vi è comunque nullità della
notifica (cfr. Cass. n. 1321/1993).
Sempre in materia di nullità è inoltre
interessante sottolineare che la Corte di cassazione (con la sentenza
numero 7809/2010) ha sancito che, a seguito della sentenza numero
3/2010 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 140 c.p.c. laddove
prevedeva che la notifica si perfezionasse per il destinatario con la
spedizione della raccomandata informativa e non con il ricevimento
della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa
spedizione, è oggi necessario che il notificante comprovi tale
ulteriore circostanza. In caso contrario la notificazione deve
ritenersi nulla.
Ancor più interessante, frugando tra le pronunce
dei giudici di legittimità, è la sentenza numero 24416/2006 che si
è occupata di un particolare caso di nullità della notifica. In
essa si è infatti chiarito che "qualora sussistono i
requisiti richiesti dalla legge, ai sensi degli arte. 44 c.c. e 31
att. c.c., per opporre il trasferimento di residenza ai terzi di
buona fede, ovvero la doppia dichiarazione fatta al comune che si
abbandona e a quello di nuova residenza, con consequenziale
cancellazione dall'anagrafe del comune di provenienza e iscrizione
nell'anagrafe del comune di nuova residenza, aventi la stessa
decorrenza, la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., in cui il
piego relativo alla raccomandata ed attestante l'avvenuto compimento
delle formalità previste dalla legge sia stato restituito al
mittente per compiuta
giacenza, è nulla, in quanto la
notifica ex art. 140 c.p.c. non esclude ma al contrario postula che
sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio o
dimora del destinatario, e che la copia non sia stata
consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la
momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate
dall'art. 139 c.p.c. di ricevere l'atto".
Vai alla guida "La
compiuta giacenza" con raccolta di
giurisprudenza
Commenti
Posta un commento